

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
LE STANZE DI IGOR
Via Martiri della Libertà n.14
26842 Caselle Landi (LO)
Codice Fiscale e PARTITA IVA 08021320968
STATUTO
Art 1 – Denominazione, durata e sede dell’associazione
1. È costituita in Caselle Landi , ai sensi del Codice Civile, del
Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, denominato Codice del
Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia l’ente del Terzo
Settore, in forma di associazione di promozione sociale,
denominato “Le Stanze di Igor APS”, di seguito indicato con il
termine Associazione.
2. L’Associazione è non riconosciuta, apartitica, con durata
illimitata e senza scopo di lucro.
3. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di
democraticità, uguaglianza dei diritti, parità di trattamento e pari
opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione
sociale senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni
economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4.L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caselle Landi
(Lo), Via Martiri della Libertà n.14.
La variazione della sede legale in ambito comunale non comporta
la necessità di modificare il presente Statuto.
Art 2 – Funzionamento dell’Associazione
1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei
limiti dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e degli obblighi
previsti dal D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dai
correlati articoli del Codice Civile.
2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento
1dell’Associazione.
3. Lo Statuto rappresenta l’insieme dei principi fondamentali
riguardanti l’ordinamento dell’attività dell’Associazione e pertanto
vincola alla loro osservanza tutti gli aderenti all’Associazione
stessa.
Art 3 – Finalità
1.L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale per:
a. diffondere la cultura e la pratica del teatro, delle arti di strada,
della danza e delle differenti espressioni artistiche in vari contesti
del sociale, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
b. promuovere la cultura delle diversità e dell’integrazione,
attraverso diverse pratiche artistiche, come possibilità di scoperta e
risorsa di crescita personale e sociale per tutti i soggetti coinvolti;
c. promuovere la cultura del benessere psicofisico e stimolare
l'attenzione alla pace, alla salute personale, collettiva e
dell'ambiente;
d. valorizzare il territorio in cui opera ed il suo patrimonio culturale
ed ambientale promuovendo la memoria storica, la diffusione della
cultura popolare e il perdurare della creatività sociale;
e. promuovere lo sviluppo umano tramite attività preventive,
terapeutiche e riabilitative, nei confronti di soggetti svantaggiati, a
disagio, marginalizzati, avvalendosi di discipline e tecniche
espressive quali la psicomotricità, la musico terapia, la danza
movimento terapia, l’arte terapia, la teatro terapia;
2f. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di
interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione
e crescita umana e civile, attraverso la pratica dell’educazione
permanente.
Art 4 – Attività di interesse generale e attività diverse
1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende
esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse
generale previste dall’Art. 5 del D.Lgs n.117/2017:
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attivita' di interesse
generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalita', della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative
di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale
con finalita' educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
poverta' educativa.
32. In particolare, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti
attività:
- attività culturali : laboratori teatrali, laboratori di arti di
strada, laboratori artistici, laboratori educativi, laboratori
ambientali, laboratori di psicomotricità, percorsi di danza-
movimento-terapia e arte-terapia, convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, performance, spettacoli teatrali,
allestimenti e installazioni, produzioni di video, proiezioni di
files e documenti, concerti, lezioni-spettacolo, corsi di teatro,
di danza, di arti di strada, di scenografia, di manipolazione
creativa, di disegno e pittura, di scrittura creativa, di musica,
di fotografia e video per bambini, per adolescenti , per
giovani e per adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/
pratico e di perfezionamento in teatro e in danza, in
scenografia, in costruzione ed animazione di burattini ed
altri elementi del teatro di figura, in psicomotricità, in danza-
movimento-terapia, per educatori, insegnanti, genitori,
operatori sociali; promozione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute,
pubblicazioni di libri.
3. L’Associazione si propone altresì di:
a. favorire la cooperazione con altre associazioni, enti, fondazioni,
centri di ricerca che svolgano fini analoghi ai propri, italiani e
stranieri;
4b. indire concorsi e rassegne, organizzare corsi didattici,
workshops, seminari di studio, convegni, dimostrazioni,
performance ed altre manifestazioni utili alla crescita umana,
culturale ed artistica degli associati e di tutti i cittadini;
c. acquistare, affittare o ottenere in concessione amministrativa,
terreni e immobili per gli scopi anzidetti;
d. curare, promuovere, editare: pubblicazioni, edizioni nastro-
video-discografiche, su supporto cd o in digitale, fotografiche,
nonché istituire una biblioteca e/o una banca dati di immagini e/o
suoni registrati accessibili agli associati e ai cittadini;
e. stabilire relazioni con Enti Pubblici e Privati, Musei, Teatri,
Consorzi di Comuni, Fondazioni, Associazioni Culturali e di
Promozione Sociale, Comitati, Parchi Pubblici e Privati, con le
Istituzioni Scolastiche ed Universitarie e con Enti di Promozione
Turistica.
4. L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di
interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere
strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito
dall’Art.6 del D.Lgs.117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.
L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è
rimessa al Consiglio Direttivo.
Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno
menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
Art 5 – Destinatari e modalità di svolgimento delle attività di
Interesse generale
1. L’Associazione svolge le proprie attività di interesse
generale in favore dei propri associati e dei loro familiari, ma
anche nei confronti di soggetti terzi, avvalendosi in modo
5determinante e prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente
coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro
funzioni.
2. L’attività del volontario è prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. Essendo a titolo gratuito, le prestazioni fornite dai volontari
non possono essere retribuite in alcun modo, neppure da
parte dei beneficiari. Le attività dei volontari sono
incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l’Associazione.
1. Ai volontari possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate per svolgere
incarichi per conto dell’Associazione, alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Ai volontari possono altresì essere rimborsate le spese
autocertificate ai sensi dell’Art.46 del Decreto del Presidente
della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000, purché non
superino l’importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili e
secondo le tipologie di spese e le attivita' di volontariato
deliberate dal Consiglio Direttivo.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
2. L’Associazione può, se necessario allo svolgimento e al
perseguimento delle attività di interesse generale, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati , esclusi
quelli che svolgono attività di volontariato non occasionale.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività
dell’Associazione non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari associati o al 5% del numero degli
associati.
3. L’Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito Registro
i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
64. L’Associazione è tenuta ad assicurare i suoi volontari contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
per i danni cagionabili a terzi nell’esercizio dell’attività
medesima.
La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale
delle convenzioni sottoscritte dall’Associazione con le
amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico
delle amministrazioni pubbliche con le quali vengono
stipulate le convenzioni.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo,
può assicurarsi per i danni derivanti da propria
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 6 – Ammissione
1.Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione
tutte le persone fisiche che ne condividono gli ideali e le finalità e
che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente
per realizzarle.
2.L’ammissione all’Associazione è deliberata, su domanda scritta
del richiedente, dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in
riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di
qualsiasi natura. L’iscrizione decorre dalla data della delibera
dell’Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli
aspiranti nuovi associati nel corso della prima riunione successiva
alla data in cui sono state presentate.
La delibera di ammissione è comunicata all’interessato ed
annotata nel Libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
3.La domanda di ammissione deve contenere:
a. l’indicazione del nome, cognome, residenza anagrafica, data e
luogo di nascita e codice fiscale del richiedente, nonché i suoi
recapiti telefonici e il suo indirizzo di posta elettronica;
b. la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare
7integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti
adottati dall’Associazione e di attenersi, anche se dissenziente,
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con
comunicazione motivata, che deve essere trasmessa
all’interessato entro trenta giorni. L’interessato a sua volta, ricevuta
la comunicazione di rigetto, ha tempo trenta giorni per chiedere
che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle
domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
6. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo di sette persone fisiche, così come
stabilito dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di
Promozione Sociale.
Art 7 – Diritti e doveri degli associati
1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia,
uguaglianza e libertà.
La stessa garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio,
escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle
quote associative, ha diritto di:
a. partecipare alle assemblee;
b. votare direttamente o per delega alle assemblee, in
particolare a quelle convocate per l’approvazione e le
modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per l’elezione
8degli organi sociali, se iscritto da almeno un mese nel
Libro degli associati;
c. candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli
organi dell’Associazione, se iscritto da almeno tre mesi
nel Libro degli associati;
d. essere informato sulle attività dell’Associazione e
controllarne l’andamento;
e. partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
f. usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
g. conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
h. concorrere alla formazione dei programmi di attività e
alla loro approvazione;
i. conoscere l’ordine del giorno delle assemblee,
esaminare i bilanci consuntivi e consultare i verbali e i
libri sociali;
j. essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute
e documentate per svolgere incarichi per conto
dell’Associazione, alle condizioni preventivamente
stabilite dal Consiglio Direttivo e anche per le spese
autocertificate ai sensi dell’Art.46 del Decreto del
Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre
2000, purché non superino l’importo di 10 Euro
giornalieri e 150 Euro mensili e secondo le tipologie di
spese e le attivita' di volontariato deliberate dal
Consiglio Direttivo;
k. recedere dall’Associazione in qualsiasi momento e
senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
a. rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali
regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto
9deliberato dagli organi sociali;
b. versare la quota associativa deliberata annualmente dal
Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari
finalizzati a supportare le attività associative.
c. collaborare, compatibilmente con le proprie disponibilità
personali, per il conseguimento delle finalità sociali;
d. mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione e non arrecare danno alla stessa.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile e
non è restituibile in caso di scioglimento dell’Associazione e
in caso di recesso, decesso o esclusione dell’associato.
5. La quota associativa deve essere versata entro il termine
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o
per esclusione.
2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in
forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad
aggiornare il Libro soci.
La dichiarazione di recesso produce effetto immediato,
salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con
l’Associazione.
3. Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in
caso di mancato adempimento dei doveri inerenti alla
qualità di associato o degli impegni assunti verso
l’Associazione o ancora per altri gravi motivi, come ad
esempio il mancato rispetto delle decisioni deliberate dagli
organi sociali.
4. L’esclusione dei soci dall’Associazione è deliberata dal
Consiglio Direttivo con provvedimento motivato comunicato
10all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può
ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva con il
metodo del contraddittorio, dopo aver ascoltato gli
argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art 9 – Ordinamento dell’Associazione
1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico
che garantisce la partecipazione, il pluralismo e
l’uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
- dall’Assemblea dei soci;
- da un Consiglio Direttivo;
- dal Presidente dell’Associazione, che ha funzioni di legale
rappresentanza;
- dal Vice Presidente dell’Associazione;
- dal Segretario – tesoriere;
- dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore legale, che devono
essere nominati nei casi previsti dagli Artt.30 e 31 del D.Lgs
n.117/2017 (Codice del Terzo settore).
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art 10 – Assemblea dei soci
1.L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed
è l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato maggiorenne ha diritto ad esprimere il proprio voto,
se iscritto da almeno un mese nel Libro degli associati.
Per gli associati minorenni il diritto di voto viene esercitato dai
11genitori.
2.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in
sua assenza, dal Vicepresidente.
3.I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri
soci, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di
convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un
massimo di tre associati.
4. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del
Consiglio Direttivo.
5.L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma
straordinaria.
Art 11 – Competenze dell’Assemblea
1.L’Assemblea ORDINARIA:
- determina le linee generali programmatiche dell’Associazione;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli fra i soci;
- elegge e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i componenti
dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
-discute e approva il programma generale dell’attività
dell’Associazione per l’anno in corso, predisposto dal Consiglio
Direttivo;
-discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio
Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in
caso di danni , di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti
contrari allo Statuto o alla Legge;
-revoca il mandato al Presidente e ai singoli componenti del
Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla Legge;
- discute e approva gli eventuali regolamenti interni che
12disciplinano la vita dell’Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di rigetto delle domande di adesione all’Associazione, garantendo
ai candidati non ammessi dal Consiglio Direttivo la più ampia
garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di esclusione dei soci dall’Associazione, garantendo ai soci esclusi
dal Consiglio Direttivo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla
sua competenza.
2. L’Assemblea STRAORDINARIA:
- delibera le modifiche allo Statuto dell’Associazione, su proposta
motivata del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
Art 12 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria
almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio
consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessario
per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata e
firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da
almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’assemblea è convocata, almeno quattordici giorni
prima della riunione, mediante comunicazione scritta
dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo,
anche elettronico, che certifichi la ricezione della
comunicazione da parte dei destinatari (ad esempio m/email
13o m/posta elettronica certificata) e mediante affissione, nello
stesso termine, presso la sede dell’Associazione.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione
dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione.
Art 13 – Validità dell’assemblea, modalità di voto e conflitto di
interessi
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli
associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega
nominativa;
b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega
nominativa.
2. L’Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda
convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli associati presenti, purché in regola col
pagamento della quota associativa annuale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea
straordinaria è regolarmente costituita, in prima come in seconda
convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati
con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa, e
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti.
4. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci
iscritti nell’apposito Libro dei soci.
5. E’ ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare
l’identità degli associati che partecipano e votano.
146. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto
nelle delibere di approvazione del bilancio consuntivo e della
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, così come nelle
delibere che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello
dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
Le delibere che dovessero essere approvate con i loro voti sono
impugnabili se arrecano danno all’Associazione, ai sensi di quanto
previsto dal Codice Civile.
8.I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si
potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a
votazione segreta.
9. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere
archiviato elettronicamente e conservato presso la sede
dell’Associazione in apposito raccoglitore dedicato ai verbali delle
assemblee dei soci, affinché questi ne possano prendere libera
visione.
Art 14 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di
amministrazione dell’Associazione, investito di tutti i poteri
per lo svolgimento dell’attività sociale e per il
raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di
quelli che la Legge e lo Statuto riservano all’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi
statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere revocato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci.
153. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette componenti, eletti dall’Assemblea
ordinaria tra gli associati.
4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade
dal suo ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione , anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente
dell’Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario.
6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per
la durata di quattro esercizi e sono rieleggibili.
Art 15 – Convocazione e competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un
preavviso di almeno otto giorni, via email o
eventualmente nelle altre forme che egli ritiene più
opportune, purché verificabili.
3. Il Consiglio Direttivo:
a. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle
attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
b. predispone il programma generale dell’attività
dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci, specificando per ogni attività le
connessioni con le finalità e con l’oggetto descritti nel
presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;
c. stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale
16ed il termine entro il quale la stessa deve essere versata;
d. individua le attività secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, allo scopo di reperire i
mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali
dell’Associazione;
e. redige il bilancio consuntivo e la relazione annuale
sull’attività svolta, che rappresenti, in relazione al
programma di attività deliberato l’anno precedente,
quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
f. accoglie o rigetta le domande di ammissione a socio
dell’Associazione presentate dagli aspiranti aderenti;
g. delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione con
provvedimento motivato comunicato agli interessati;
h. assume, eventualmente, il personale necessario al
funzionamento dell’Associazione;
i. delibera in merito alla necessità/opportunità di assicurare
l’Associazione per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale;
j. delibera le variazioni della sede legale dell’Associazione;
k. delibera in ordine alle condizioni e ai limiti dei rimborsi
spettanti ai soci volontari per le spese documentate ed
effettivamente sostenute per conto dell’associazione;
l. delibera in merito alle specifiche tipologie di attività e di
spese per le quali è ammesso il rimborso ai soci
volontari a fronte di autocertificazione ai sensi dell’Art.46
del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del
28 Dicembre 2000;
m. predispone gli eventuali regolamenti interni che
disciplinano la vita dell’Associazione;
n. ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di
propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità e urgenza;
o. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata,
17dallo Statuto o dalla Legge, all’Assemblea o ad altro
organo sociale.
Art 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto
dal Presidente dell’Associazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale
da parte del Segretario dell’Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il
Consiglio Direttivo ne delibera la sostituzione con il primo
dei non eletti, secondo i voti ottenuti in assemblea.
Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il
Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del consigliere
per cooptazione, chiedendone all’Assemblea la convalida
nella prima riunione valida. I componenti così nominati
scadono con gli altri consiglieri.
5. Qualora si dimetta o comunque venga a cessare la
maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve
considerarsi decaduto, per cui il Presidente deve convocare
quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo
rinnovo.
Art 17 – Il Presidente dell’Associazione
181. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano
l’Associazione verso l’esterno.
2. Il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio
Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei
presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie
o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria dei
soci, con deliberazione approvata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base
delle direttive impartite dall’Assemblea dei soci e dal
Consiglio Direttivo.
In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile
riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente
può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un
danno all’Associazione.
Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo
nella prima riunione utile.
Art 18 – Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua
funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad
19esercitarle.
2. Il Vicepresidente gestisce, di concerto con il Presidente
e con il Segretario-tesoriere, il conto corrente e la cassa
dell’Associazione.
Art 19 – Il Segretario - tesoriere
1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’ ordinaria
amministrazione dell’Associazione e svolge i seguenti
compiti:
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza dell’Associazione;
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro degli
Associati e del Registro dei volontari associati
dell’Associazione;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del
Consiglio Direttivo, garantendone libera visione agli
associati che lo richiedano;
- provvede alla tenuta della contabilità e alla ordinata
conservazione di tutta la documentazione contabile
dell’Associazione.
Art 20 – Organo di controllo e revisione legale
1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche
monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano
superati due dei seguenti limiti:
a. totale dell’Attivo dello Stato patrimoniale: 110.000,00 €;
20b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate:
220.000,00 €;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
2. La composizione e le funzioni dell’Organo di controllo
sono quelle determinate dall’Art.30 del D.Lgs. 117/2017.
3. L’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro
qualora per due esercizi consecutivi siano superati due
dei seguenti limiti:
a. totale dell’Attivo dello Stato patrimoniale:
1.100.000,00 €;
b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate: 2.200.000,00 €;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
12 unità.
Art 21 – Libri sociali
1. Sono libri sociali dell’Associazione:
a. il libro degli Associati dell’Associazione;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea dei soci;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei
conti, se nominati;
e. il Registro dei Volontari associati, contenente i
nominativi dei soci che svolgono attività di
21volontariato non occasionale nell’ambito
dell’Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario
dell’Associazione.
3. Ogni verbale dev’essere firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art 22 – Patrimonio dell’Associazione
1. Il Patrimonio dell’Associazione è rappresentato dalle
entrate comunque denominate utilizzate per il
conseguimento dello scopo sociale, dai fondi
accantonati e dai beni mobili ed immobili acquisiti.
2. Le entrate economiche dell’Associazione sono
rappresentate da:
a. quote associative versate annualmente dai soci;
b. erogazioni liberali ricevute dagli associati e dai terzi;
c. contributi pubblici ricevuti da Stato, regioni, comuni e
in generale da enti locali e istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi, realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi nell’ambito
di rapporti di convenzione;
f. rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed
adeguatamente documentate dall’Associazione per
le attività di interesse generale, prestate anche
22nell’ambito di rapporti di convenzione;
g. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli
associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto alle attività di
interesse generale e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h. finanziamenti infruttiferi ricevuti dai soci
dell’Associazione, soggetti a rimborso;
i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio autofinanziamento, in occasione di feste e
ricorrenze;
j. contributi straordinari richiesti ai soci, finalizzati a
supportare le attività associative;
k. entrate derivanti da raccolte di fondi, realizzate anche
in forma organizzata e continuativa;
l. proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e
bevande, in occasione e per il periodo di durata di
raduni, manifestazioni e celebrazioni particolari,
previa concessione delle relative autorizzazioni e nel
rispetto delle condizioni previste;
m. rendite patrimoniali;
n. eredità e lasciti testamentari;
o. altre entrate o proventi derivanti dalle attività diverse
individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie rispetto
alle attività di interesse generale e strumentali per il
perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione,
nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge.
Art 23 – Divieto di distribuzione degli utili
1.L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque
denominate ai fondatori, ai soci, ai lavoratori e ai collaboratori, ai
23componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi
sociali, durante tutta la vita dell’Associazione stessa, anche
in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.
2.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di
gestione conseguiti per la realizzazione delle attività istituzionali
statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente
connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Art 24 – Esercizio sociale e bilancio dell’Associazione
1. L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° Gennaio e
termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di ogni esercizio
secondo quanto previsto dall’Art.13 del D.Lgs n.117/2017.
In particolare il bilancio consuntivo dell’Associazione può essere
redatto nella forma del Rendiconto per cassa, ai sensi del
secondo comma dell’Art. 13 del D.Lgs n.117/2017 e in conformità
alla modulistica ministeriale prevista dal terzo comma dell’Art.13
del D.Lgs n.117/2017.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di Giugno.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione , o spedito/inviato via email agli associati, entro i
15 giorni precedenti alla sua approvazione per poter essere
consultato da ogni associato.
245. I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre
deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati
presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i
quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.
6.Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e
termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura
del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.
Art 25 – Scioglimento dell’associazione e devoluzione del
patrimonio
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
2.In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all’Art.45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore
individuato dall’Assemblea dei soci.
Nel caso in cui l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il
patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla
Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’Art.9, comma 1 del D.Lgs
117/2017.
Art 26 – Disposizioni finali
1. Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua
25approvazione.
2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di Legge vigenti in materia e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Caselle Landi, 11 Giugno 2021
Il Presidente Il Segretario
Maria Spelta Matteo Ghisalberti




