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STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

LE STANZE DI IGOR

Via Martiri della Libertà n.14

26842 Caselle Landi (LO)

Codice Fiscale e PARTITA IVA 08021320968

STATUTO

Art 1 – Denominazione, durata e sede dell’associazione

1. È costituita in Caselle Landi , ai sensi del Codice Civile, del

Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, denominato Codice del

Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia l’ente del Terzo

Settore, in forma di associazione di promozione sociale,

denominato “Le Stanze di Igor APS”, di seguito indicato con il

termine Associazione.

2. L’Associazione è non riconosciuta, apartitica, con durata

illimitata e senza scopo di lucro.

3. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di

democraticità, uguaglianza dei diritti, parità di trattamento e pari

opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione

sociale senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni

economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4.L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caselle Landi

(Lo), Via Martiri della Libertà n.14.

La variazione della sede legale in ambito comunale non comporta

la necessità di modificare il presente Statuto.

Art 2 – Funzionamento dell’Associazione

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei

limiti dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e degli obblighi

previsti dal D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dai

correlati articoli del Codice Civile.

2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento

1dell’Associazione.

3. Lo Statuto rappresenta l’insieme dei principi fondamentali

riguardanti l’ordinamento dell’attività dell’Associazione e pertanto

vincola alla loro osservanza tutti gli aderenti all’Associazione

stessa.

Art 3 – Finalità

1.L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale per:

a. diffondere la cultura e la pratica del teatro, delle arti di strada,

della danza e delle differenti espressioni artistiche in vari contesti

del sociale, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;

b. promuovere la cultura delle diversità e dell’integrazione,

attraverso diverse pratiche artistiche, come possibilità di scoperta e

risorsa di crescita personale e sociale per tutti i soggetti coinvolti;

c. promuovere la cultura del benessere psicofisico e stimolare

l'attenzione alla pace, alla salute personale, collettiva e

dell'ambiente;

d. valorizzare il territorio in cui opera ed il suo patrimonio culturale

ed ambientale promuovendo la memoria storica, la diffusione della

cultura popolare e il perdurare della creatività sociale;

e. promuovere lo sviluppo umano tramite attività preventive,

terapeutiche e riabilitative, nei confronti di soggetti svantaggiati, a

disagio, marginalizzati, avvalendosi di discipline e tecniche

espressive quali la psicomotricità, la musico terapia, la danza

movimento terapia, l’arte terapia, la teatro terapia;

2f. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di

interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione

e crescita umana e civile, attraverso la pratica dell’educazione

permanente.

Art 4 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende

esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse

generale previste dall’Art. 5 del D.Lgs n.117/2017:

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attivita' di interesse

generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalita', della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attivita' di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della

Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale

con finalita' educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

poverta' educativa.

32. In particolare, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti

attività:

- attività culturali : laboratori teatrali, laboratori di arti di

strada, laboratori artistici, laboratori educativi, laboratori

ambientali, laboratori di psicomotricità, percorsi di danza-

movimento-terapia e arte-terapia, convegni, conferenze,

dibattiti, seminari, performance, spettacoli teatrali,

allestimenti e installazioni, produzioni di video, proiezioni di

files e documenti, concerti, lezioni-spettacolo, corsi di teatro,

di danza, di arti di strada, di scenografia, di manipolazione

creativa, di disegno e pittura, di scrittura creativa, di musica,

di fotografia e video per bambini, per adolescenti , per

giovani e per adulti;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/

pratico e di perfezionamento in teatro e in danza, in

scenografia, in costruzione ed animazione di burattini ed

altri elementi del teatro di figura, in psicomotricità, in danza-

movimento-terapia, per educatori, insegnanti, genitori,

operatori sociali; promozione di gruppi di studio e di ricerca;

- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di

seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute,

pubblicazioni di libri.

3. L’Associazione si propone altresì di:

a. favorire la cooperazione con altre associazioni, enti, fondazioni,

centri di ricerca che svolgano fini analoghi ai propri, italiani e

stranieri;

4b. indire concorsi e rassegne, organizzare corsi didattici,

workshops, seminari di studio, convegni, dimostrazioni,

performance ed altre manifestazioni utili alla crescita umana,

culturale ed artistica degli associati e di tutti i cittadini;

c. acquistare, affittare o ottenere in concessione amministrativa,

terreni e immobili per gli scopi anzidetti;

d. curare, promuovere, editare: pubblicazioni, edizioni nastro-

video-discografiche, su supporto cd o in digitale, fotografiche,

nonché istituire una biblioteca e/o una banca dati di immagini e/o

suoni registrati accessibili agli associati e ai cittadini;

e. stabilire relazioni con Enti Pubblici e Privati, Musei, Teatri,

Consorzi di Comuni, Fondazioni, Associazioni Culturali e di

Promozione Sociale, Comitati, Parchi Pubblici e Privati, con le

Istituzioni Scolastiche ed Universitarie e con Enti di Promozione

Turistica.

4. L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di

interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere

strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito

dall’Art.6 del D.Lgs.117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è

rimessa al Consiglio Direttivo.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno

menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art 5 – Destinatari e modalità di svolgimento delle attività di

Interesse generale

1. L’Associazione svolge le proprie attività di interesse

generale in favore dei propri associati e dei loro familiari, ma

anche nei confronti di soggetti terzi, avvalendosi in modo

5determinante e prevalente dell’attività di volontariato dei

propri associati.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente

coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro

funzioni.

2. L’attività del volontario è prestata in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto

ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

3. Essendo a titolo gratuito, le prestazioni fornite dai volontari

non possono essere retribuite in alcun modo, neppure da

parte dei beneficiari. Le attività dei volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto

patrimoniale con l’Associazione.

1. Ai volontari possono essere rimborsate le spese

effettivamente sostenute e documentate per svolgere

incarichi per conto dell’Associazione, alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ai volontari possono altresì essere rimborsate le spese

autocertificate ai sensi dell’Art.46 del Decreto del Presidente

della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000, purché non

superino l’importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili e

secondo le tipologie di spese e le attivita' di volontariato

deliberate dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

2. L’Associazione può, se necessario allo svolgimento e al

perseguimento delle attività di interesse generale, assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati , esclusi

quelli che svolgono attività di volontariato non occasionale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività

dell’Associazione non può essere superiore al 50% del

numero dei volontari associati o al 5% del numero degli

associati.

3. L’Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito Registro

i volontari che svolgono la loro attività in modo non

occasionale.

64. L’Associazione è tenuta ad assicurare i suoi volontari contro

gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile

per i danni cagionabili a terzi nell’esercizio dell’attività

medesima.

La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale

delle convenzioni sottoscritte dall’Associazione con le

amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico

delle amministrazioni pubbliche con le quali vengono

stipulate le convenzioni.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo,

può assicurarsi per i danni derivanti da propria

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 6 – Ammissione

1.Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione

tutte le persone fisiche che ne condividono gli ideali e le finalità e

che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente

per realizzarle.

2.L’ammissione all’Associazione è deliberata, su domanda scritta

del richiedente, dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in

riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di

qualsiasi natura. L’iscrizione decorre dalla data della delibera

dell’Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli

aspiranti nuovi associati nel corso della prima riunione successiva

alla data in cui sono state presentate.

La delibera di ammissione è comunicata all’interessato ed

annotata nel Libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

3.La domanda di ammissione deve contenere:

a. l’indicazione del nome, cognome, residenza anagrafica, data e

luogo di nascita e codice fiscale del richiedente, nonché i suoi

recapiti telefonici e il suo indirizzo di posta elettronica;

b. la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare

7integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti

adottati dall’Associazione e di attenersi, anche se dissenziente,

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con

comunicazione motivata, che deve essere trasmessa

all’interessato entro trenta giorni. L’interessato a sua volta, ricevuta

la comunicazione di rigetto, ha tempo trenta giorni per chiedere

che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa.

6. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può

essere inferiore al minimo di sette persone fisiche, così come

stabilito dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di

Promozione Sociale.

Art 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia,

uguaglianza e libertà.

La stessa garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio,

escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun associato, purché in regola con il pagamento delle

quote associative, ha diritto di:

a. partecipare alle assemblee;

b. votare direttamente o per delega alle assemblee, in

particolare a quelle convocate per l’approvazione e le

modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per l’elezione

8degli organi sociali, se iscritto da almeno un mese nel

Libro degli associati;

c. candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli

organi dell’Associazione, se iscritto da almeno tre mesi

nel Libro degli associati;

d. essere informato sulle attività dell’Associazione e

controllarne l’andamento;

e. partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

f. usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;

g. conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende

attuare gli scopi sociali;

h. concorrere alla formazione dei programmi di attività e

alla loro approvazione;

i. conoscere l’ordine del giorno delle assemblee,

esaminare i bilanci consuntivi e consultare i verbali e i

libri sociali;

j. essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute

e documentate per svolgere incarichi per conto

dell’Associazione, alle condizioni preventivamente

stabilite dal Consiglio Direttivo e anche per le spese

autocertificate ai sensi dell’Art.46 del Decreto del

Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre

2000, purché non superino l’importo di 10 Euro

giornalieri e 150 Euro mensili e secondo le tipologie di

spese e le attivita' di volontariato deliberate dal

Consiglio Direttivo;

k. recedere dall’Associazione in qualsiasi momento e

senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo.

3. Ciascun associato ha il dovere di:

a. rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali

regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto

9deliberato dagli organi sociali;

b. versare la quota associativa deliberata annualmente dal

Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari

finalizzati a supportare le attività associative.

c. collaborare, compatibilmente con le proprie disponibilità

personali, per il conseguimento delle finalità sociali;

d. mantenere un comportamento conforme alle finalità

dell’Associazione e non arrecare danno alla stessa.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile e

non è restituibile in caso di scioglimento dell’Associazione e

in caso di recesso, decesso o esclusione dell’associato.

5. La quota associativa deve essere versata entro il termine

stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o

per esclusione.

2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in

forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad

aggiornare il Libro soci.

La dichiarazione di recesso produce effetto immediato,

salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con

l’Associazione.

3. Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in

caso di mancato adempimento dei doveri inerenti alla

qualità di associato o degli impegni assunti verso

l’Associazione o ancora per altri gravi motivi, come ad

esempio il mancato rispetto delle decisioni deliberate dagli

organi sociali.

4. L’esclusione dei soci dall’Associazione è deliberata dal

Consiglio Direttivo con provvedimento motivato comunicato

10all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può

ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva con il

metodo del contraddittorio, dopo aver ascoltato gli

argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art 9 – Ordinamento dell’Associazione

1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico

che garantisce la partecipazione, il pluralismo e

l’uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- dall’Assemblea dei soci;

- da un Consiglio Direttivo;

- dal Presidente dell’Associazione, che ha funzioni di legale

rappresentanza;

- dal Vice Presidente dell’Associazione;

- dal Segretario – tesoriere;

- dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore legale, che devono

essere nominati nei casi previsti dagli Artt.30 e 31 del D.Lgs

n.117/2017 (Codice del Terzo settore).

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1.L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed

è l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato maggiorenne ha diritto ad esprimere il proprio voto,

se iscritto da almeno un mese nel Libro degli associati.

Per gli associati minorenni il diritto di voto viene esercitato dai

11genitori.

2.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in

sua assenza, dal Vicepresidente.

3.I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri

soci, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un

massimo di tre associati.

4. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del

Consiglio Direttivo.

5.L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma

straordinaria.

Art 11 – Competenze dell’Assemblea

1.L’Assemblea ORDINARIA:

- determina le linee generali programmatiche dell’Associazione;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli fra i soci;

- elegge e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i componenti

dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

-discute e approva il programma generale dell’attività

dell’Associazione per l’anno in corso, predisposto dal Consiglio

Direttivo;

-discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività

svolta nell’anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio

Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in

caso di danni , di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti

contrari allo Statuto o alla Legge;

-revoca il mandato al Presidente e ai singoli componenti del

Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla Legge;

- discute e approva gli eventuali regolamenti interni che

12disciplinano la vita dell’Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo;

- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti

di rigetto delle domande di adesione all’Associazione, garantendo

ai candidati non ammessi dal Consiglio Direttivo la più ampia

garanzia di contraddittorio;

- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti

di esclusione dei soci dall’Associazione, garantendo ai soci esclusi

dal Consiglio Direttivo la più ampia garanzia di contraddittorio;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal

Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla

sua competenza.

2. L’Assemblea STRAORDINARIA:

- delibera le modifiche allo Statuto dell’Associazione, su proposta

motivata del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la

devoluzione del suo patrimonio.

Art 12 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria

almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio

consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessario

per le esigenze dell’Associazione.

2. L’Assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata e

firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da

almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’assemblea è convocata, almeno quattordici giorni

prima della riunione, mediante comunicazione scritta

dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo,

anche elettronico, che certifichi la ricezione della

comunicazione da parte dei destinatari (ad esempio m/email

13o m/posta elettronica certificata) e mediante affissione, nello

stesso termine, presso la sede dell’Associazione.

4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione

dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della

riunione.

Art 13 – Validità dell’assemblea, modalità di voto e conflitto di

interessi

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli

associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega

nominativa;

b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega

nominativa.

2. L’Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda

convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza assoluta degli associati presenti, purché in regola col

pagamento della quota associativa annuale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea

straordinaria è regolarmente costituita, in prima come in seconda

convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati

con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa, e

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti.

4. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea

straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci

iscritti nell’apposito Libro dei soci.

5. E’ ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

l’identità degli associati che partecipano e votano.

146. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto

nelle delibere di approvazione del bilancio consuntivo e della

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, così come nelle

delibere che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello

dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Le delibere che dovessero essere approvate con i loro voti sono

impugnabili se arrecano danno all’Associazione, ai sensi di quanto

previsto dal Codice Civile.

8.I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si

potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a

votazione segreta.

9. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere

archiviato elettronicamente e conservato presso la sede

dell’Associazione in apposito raccoglitore dedicato ai verbali delle

assemblee dei soci, affinché questi ne possano prendere libera

visione.

Art 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di

amministrazione dell’Associazione, investito di tutti i poteri

per lo svolgimento dell’attività sociale e per il

raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di

quelli che la Legge e lo Statuto riservano all’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi

statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali

dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla

quale può essere revocato con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei soci.

153. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un

massimo di sette componenti, eletti dall’Assemblea

ordinaria tra gli associati.

4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade

dal suo ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato

condannato ad una pena che importa l’interdizione , anche

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare

uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente

dell’Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per

la durata di quattro esercizi e sono rieleggibili.

Art 15 – Convocazione e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del

Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo

dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un

preavviso di almeno otto giorni, via email o

eventualmente nelle altre forme che egli ritiene più

opportune, purché verificabili.

3. Il Consiglio Direttivo:

a. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle

attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b. predispone il programma generale dell’attività

dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea dei soci, specificando per ogni attività le

connessioni con le finalità e con l’oggetto descritti nel

presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;

c. stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale

16ed il termine entro il quale la stessa deve essere versata;

d. individua le attività secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, allo scopo di reperire i

mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali

dell’Associazione;

e. redige il bilancio consuntivo e la relazione annuale

sull’attività svolta, che rappresenti, in relazione al

programma di attività deliberato l’anno precedente,

quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

f. accoglie o rigetta le domande di ammissione a socio

dell’Associazione presentate dagli aspiranti aderenti;

g. delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione con

provvedimento motivato comunicato agli interessati;

h. assume, eventualmente, il personale necessario al

funzionamento dell’Associazione;

i. delibera in merito alla necessità/opportunità di assicurare

l’Associazione per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extracontrattuale;

j. delibera le variazioni della sede legale dell’Associazione;

k. delibera in ordine alle condizioni e ai limiti dei rimborsi

spettanti ai soci volontari per le spese documentate ed

effettivamente sostenute per conto dell’associazione;

l. delibera in merito alle specifiche tipologie di attività e di

spese per le quali è ammesso il rimborso ai soci

volontari a fronte di autocertificazione ai sensi dell’Art.46

del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del

28 Dicembre 2000;

m. predispone gli eventuali regolamenti interni che

disciplinano la vita dell’Associazione;

n. ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di

propria competenza adottati dal Presidente per motivi di

necessità e urgenza;

o. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata,

17dallo Statuto o dalla Legge, all’Assemblea o ad altro

organo sociale.

Art 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto

dal Presidente dell’Associazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale

da parte del Segretario dell’Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il

Consiglio Direttivo ne delibera la sostituzione con il primo

dei non eletti, secondo i voti ottenuti in assemblea.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il

Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del consigliere

per cooptazione, chiedendone all’Assemblea la convalida

nella prima riunione valida. I componenti così nominati

scadono con gli altri consiglieri.

5. Qualora si dimetta o comunque venga a cessare la

maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve

considerarsi decaduto, per cui il Presidente deve convocare

quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo

rinnovo.

Art 17 – Il Presidente dell’Associazione

181. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei

confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano

l’Associazione verso l’esterno.

2. Il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio

Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei

presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie

o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria dei

soci, con deliberazione approvata con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio

Direttivo e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base

delle direttive impartite dall’Assemblea dei soci e dal

Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile

riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente

può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un

danno all’Associazione.

Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo

nella prima riunione utile.

Art 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua

funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad

19esercitarle.

2. Il Vicepresidente gestisce, di concerto con il Presidente

e con il Segretario-tesoriere, il conto corrente e la cassa

dell’Associazione.

Art 19 – Il Segretario - tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’ ordinaria

amministrazione dell’Associazione e svolge i seguenti

compiti:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle

spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- cura la corrispondenza dell’Associazione;

- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro degli

Associati e del Registro dei volontari associati

dell’Associazione;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei

verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del

Consiglio Direttivo, garantendone libera visione agli

associati che lo richiedano;

- provvede alla tenuta della contabilità e alla ordinata

conservazione di tutta la documentazione contabile

dell’Associazione.

Art 20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche

monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano

superati due dei seguenti limiti:

a. totale dell’Attivo dello Stato patrimoniale: 110.000,00 €;

20b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate:

220.000,00 €;

c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell’Organo di controllo

sono quelle determinate dall’Art.30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una

società di revisione legale iscritti nell’apposito registro

qualora per due esercizi consecutivi siano superati due

dei seguenti limiti:

a. totale dell’Attivo dello Stato patrimoniale:

1.100.000,00 €;

b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate: 2.200.000,00 €;

c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

12 unità.

Art 21 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell’Associazione:

a. il libro degli Associati dell’Associazione;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell’Assemblea dei soci;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei

conti, se nominati;

e. il Registro dei Volontari associati, contenente i

nominativi dei soci che svolgono attività di

21volontariato non occasionale nell’ambito

dell’Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario

dell’Associazione.

3. Ogni verbale dev’essere firmato dal Presidente e dal

Segretario.

Art 22 – Patrimonio dell’Associazione

1. Il Patrimonio dell’Associazione è rappresentato dalle

entrate comunque denominate utilizzate per il

conseguimento dello scopo sociale, dai fondi

accantonati e dai beni mobili ed immobili acquisiti.

2. Le entrate economiche dell’Associazione sono

rappresentate da:

a. quote associative versate annualmente dai soci;

b. erogazioni liberali ricevute dagli associati e dai terzi;

c. contributi pubblici ricevuti da Stato, regioni, comuni e

in generale da enti locali e istituzioni pubbliche,

anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi, realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

d. contributi dell’Unione europea e di organismi

internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi nell’ambito

di rapporti di convenzione;

f. rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed

adeguatamente documentate dall’Associazione per

le attività di interesse generale, prestate anche

22nell’ambito di rapporti di convenzione;

g. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli

associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto alle attività di

interesse generale e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. finanziamenti infruttiferi ricevuti dai soci

dell’Associazione, soggetti a rimborso;

i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate

al proprio autofinanziamento, in occasione di feste e

ricorrenze;

j. contributi straordinari richiesti ai soci, finalizzati a

supportare le attività associative;

k. entrate derivanti da raccolte di fondi, realizzate anche

in forma organizzata e continuativa;

l. proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e

bevande, in occasione e per il periodo di durata di

raduni, manifestazioni e celebrazioni particolari,

previa concessione delle relative autorizzazioni e nel

rispetto delle condizioni previste;

m. rendite patrimoniali;

n. eredità e lasciti testamentari;

o. altre entrate o proventi derivanti dalle attività diverse

individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie rispetto

alle attività di interesse generale e strumentali per il

perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione,

nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge.

Art 23 – Divieto di distribuzione degli utili

1.L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque

denominate ai fondatori, ai soci, ai lavoratori e ai collaboratori, ai

23componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi

sociali, durante tutta la vita dell’Associazione stessa, anche

in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

2.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di

gestione conseguiti per la realizzazione delle attività istituzionali

statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente

connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

Art 24 – Esercizio sociale e bilancio dell’Associazione

1. L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° Gennaio e

termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di ogni esercizio

secondo quanto previsto dall’Art.13 del D.Lgs n.117/2017.

In particolare il bilancio consuntivo dell’Associazione può essere

redatto nella forma del Rendiconto per cassa, ai sensi del

secondo comma dell’Art. 13 del D.Lgs n.117/2017 e in conformità

alla modulistica ministeriale prevista dal terzo comma dell’Art.13

del D.Lgs n.117/2017.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea

ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di Giugno.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta

nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede

dell’Associazione , o spedito/inviato via email agli associati, entro i

15 giorni precedenti alla sua approvazione per poter essere

consultato da ogni associato.

245. I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre

deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati

presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i

quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

6.Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e

termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura

del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore.

Art 25 – Scioglimento dell’associazione e devoluzione del

patrimonio

1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea

straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

2.In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui

all’Art.45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore

individuato dall’Assemblea dei soci.

Nel caso in cui l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il

patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla

Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’Art.9, comma 1 del D.Lgs

117/2017.

Art 26 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua

25approvazione.

2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento

alle norme di Legge vigenti in materia e ai principi generali

dell’ordinamento giuridico.

Caselle Landi, 11 Giugno 2021

Il Presidente Il Segretario

Maria Spelta Matteo Ghisalberti

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